Note legali
Condizioni generali di fornitura di servizi di traduzione

(Applicato dalle imprese associate a FEDERLINGUE )

Articolo 1
Oggetto del contratto

Il servizio di traduzione consiste nella mera e fedele trasposizione in altra lingua di un testo mantenendone ferma la qualità e le caratteristiche originarie.
Le correzioni al testo e le interpretazioni di significato, che non siano necessarie ed indispensabili ad una buona traduzione, si considerano interventi creativi sul testo, estranei pertanto al servizio di traduzione.

Articolo 2
Obblighi del Committente

Il committente si impegna a comunicare al fornitore tutte le informazioni relative ai servizi richiesti, con particolare riferimento a: destinazione d'uso della traduzione, tempi di consegna, modalità di consegna, terminologia tecnica da utilizzare, materiale di riferimento utile allo svolgimento della traduzione.
 
Articolo 3
Modalità di esecuzione della prestazione

Il termine entro cui eseguire la prestazione, decorre dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione dell'incarico unitamente al materiale da tradurre.
L'incarico dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, a cura di personale con preparazione linguistica adeguata ed esperienza professionale consolidata.

Articolo 4
Responsabili del contratto

Le parti nominano ciascuna una persona autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale, quale referente diretto per l'altro contraente.
L'eventuale sostituzione dei responsabili designati, per qualunque motivo disposta, deve essere tempestivamente portata a conoscenza dell'altro contraente.

Articolo 5
Corrispettivo e modalità di pagamento

Come corrispettivo per i servizi di traduzione ricevuti, il Committente corrisponderà al Fornitore la somma pattuita, sia essa prevista per il singolo incarico o per un determinato periodo.
Il Committente è tenuto al rimborso di eventuali spese e oneri sostenuti dal Fornitore per la prestazione di tali servizi; tali spese e oneri saranno anticipatamente preventivati dal Fornitore.   
Il pagamento sarà effettuato mediante il versamento di un acconto sul corrispettivo pattuito al conferimento dell'incarico. Il saldo sarà versato al completamento della prestazione a vista fattura.
In caso di deroga alle presenti modalità di pagamento, sarà necessaria una espressa indicazione per iscritto al momento della conclusione del contratto.

Articolo 6
Facoltà di recesso

In caso di recesso unilaterale dal presente contratto da parte del Committente, dopo che ne sia iniziata l'esecuzione, questi è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti limitatamente all'opera effettivamente svolta, delle spese sostenute e del mancato guadagno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2227 c.c.  

Articolo 7
Proprietà intellettuale

Tutti i diritti relativi al contenuto e ai servizi del fornitore sono riservati allo stesso.
Eventuali glossari e/o memorie di traduzioni generate dalla parte fornitrice per l'esecuzione dei servizi richiesti dalla parte committente restano di esclusiva proprietà del fornitore e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d'autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale.
Il Committente si impegna a non creare opere derivate, distribuire, esporre, o ad ogni modo sfruttare i materiali prodotti e/o utilizzati dal Fornitore.

Articolo 8
Difformità e vizi della prestazione

Decorsi trenta giorni dalla consegna dell'opera al Committente, il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per i vizi che siano riconosciuti o riconoscibili facendo uso della opportuna diligenza.
 

Articolo 9
Controversie

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dallo sportello di conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Articolo 10
Obbligo di Riservatezza

Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che siano a lui comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.
Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che  siano a lui comunicati dal Fornitore, in virtù del presente contratto.
Salvo dichiarazione contraria del Committente, la documentazione fornita da questi al Fornitore sarà, al termine dell'incarico, trattenuta al solo scopo di archiviazione.

Articolo 11
Limiti di efficacia del presente contratto

Le parti sono vincolate esclusivamente a quanto stabilito con il conferimento del singolo incarico e con l'approvazione delle presenti condizioni generali di contratto.
La proposta del Committente di variazioni all'incarico conferito, successiva al momento di conclusione del contratto, dovrà essere espressamente approvata dal Fornitore e potrà comportare la modifica dei termini per l'esecuzione della prestazione e del corrispettivo pattuito.

Articolo 12
Sicurezza informatica

Il Fornitore deve assumere tutte le misure necessarie, ai sensi dell'art.15 legge n.675 del 1996 e del D.P.R. n. 318 del 1999, per proteggere i suoi propri dati e/o software dalla eventuale contaminazione di virus che circolino sulla rete Internet.
Il Fornitore non potrà essere tenuto responsabile in caso di contaminazione dei materiali informatici inviati al Committente, a seguito di propagazione di virus oppure di altre infezioni informatiche.

Articolo 13
Norma di rinvio

L'esecuzione del contratto è regolata dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, in vigore alla data di conclusione del contratto, per quanto non espressamente regolato dalle precedenti disposizioni.